I vini del vulcano

 
LA VITICOLTURA SULL'ETNA: UNA STORIA antica CHE AFFONDA LE SUE RADICI NEL MITO 

I vini dell'Etna, che rappresentano oggi una delle più apprezzate eccellenze del vino siciliano, sono il frutto di una tradizione vitivinicola tra le più antiche al mondo. La vite ha sempre trovato sull’Etna un ambiente ideale in cui svilupparsi. Il rinvenimento ai piedi del vulcano di una vite selvatica risalente all’epoca terziaria conferma ciò che agli antichi greci era già noto da tempo: l’esistenza della vite sull’Etna da tempi remotissimi. Una pianta non seminata, né piantata né arata, come la descrive Omero nell’Odissea parlando della fertile terra dei Ciclopi e, secondo un’antica leggenda, disseppellita dal cane reale Aeunon, dal cui nome forse deriva il termine greco enos, vino. In epoca romana i vini etnei sono assai apprezzati nella capitale e nell’area mediterranea; la superficie vitata aumenta, vengono costruiti i primi torchi, la pratica della viticoltura etnea diviene oggetto di dissertazione da parte di scienziati e poeti. Il passare dei secoli vede i vini dell’Etna ancora al centro di un grande interesse e di un importante commercio. In epoca moderna i vini vengono imbarcati al porto di Riposto alla volta della Francia, destinati a tagliare e dare corpo ai vini francesi. Il successo del comparto vitivinicolo (dovuto anche alla riforma agraria del 1812) spinge i contadini ad ampliare la superficie vitata che, così, si innalza di quota. I terreni pietrosi e scoscesi del vulcano impongono una diffusa opera di dissodamento e di costruzione dei muretti a secco di pietra lavica, monumentali terrazzamenti per vigneti che adesso si spingono fino ed oltre i 1000 metri di quota. In questo periodo proliferano i palmenti in pietra lavica, già presenti fin dall’epoca romana, ossia il luogo deputato alla trasformazione dell’uva a cui erano annesse l’abitazione dei contadini e la stalla. Il territorio etneo è ancora oggi disseminato di queste case-cantina in pietra lavica che, durante la vendemmia, brulicano di vita, di canzoni contadine, di tradizioni e riti imperituri.

Il vino dell'Etna, nelle sue tipologie Etna Rosso, Etna Rosato, Etna Bianco ed Etna Bianco Superiore, è stato il primo vino siciliano da tavola ad ottenere, nel 1968, il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata.

 

 

 

 

Microclima e terreno: l’influenza del vulcano 

Il clima sull’Etna varia notevolmente in relazione al versante e all’altitudine. Nella zona pedemontana il clima è più fresco e più ventilato rispetto al resto della Sicilia, le temperature minime in inverno possono approssimarsi allo zero e, in estate, le massime non sono mai troppo elevate. Notevole è invece l’escursione termica tra il giorno e la notte (anche di oltre dieci gradi) che si registra durante l’invaiatura. Ciò favorisce la maturazione fenolica delle uve che ne determina il colore ed il profilo gustativo.
Il terreno della zona etnea si è formato dallo sgretolamento di uno o più tipi di lava di diversa età e da materiali eruttivi quali lapilli, ceneri e sabbie. Lo stato di sgretolamento e la composizione dei materiali eruttivi danno origine a suoli composti, oppure formati da pomice di piccole dimensioni, chiamata ripiddu, che si ritrova soprattutto sui conetti vulcanici spenti come il Monte Serra e il Monte Gorna. Il “ripiddu” ha una capacità drenante assai elevata ed è ricco di potassio, che può giungere a quantità doppie rispetto al normale. Il potassio ha un'importante funzione equilibratrice nel processo di maturazione dell'uva con effetti benefici sul tenore alcolico, sull'intensità cromatica e sulla qualità finale del vino.

 

  

I vitigni autoctoni DELL'ETNA
 
Nerello Mascalese
Vitigno a bacca nera storicamente prevalente sull’Etna, prende il nome dal territorio di Mascali dove venne selezionato un paio di secoli fa. È la base dell’Etna rosso DOC, nel quale devono essere presenti uve Nerello Mascalese per almeno l’80%. Come gli altri vitigni etnei il Nerello Mascalese è a maturazione tardiva, dunque viene vendemmiato intorno alla seconda decade di ottobre.
Produce vini dalle sfumature diverse a seconda del versante, della quota in cui è coltivato e del sistema di allevamento, generalmente accomunati da una grande struttura e da un’eleganza di profumi destinata ad evolversi ulteriormente con l’invecchiamento.

Nerello Cappuccio
Il Nerello Cappuccio, o Mantellato, è un altro vitigno a bacca rossa diffuso sul vulcano che, assieme al Nerello Mascalese ma in percentuali assai inferiori, rappresenta gran parte del panorama ampelografico delle vigne etnee. Il suo nome deriva dal caratteristico portamento della pianta. È presente nell’Etna rosso DOC per una quota che non può superare il 20%. Al vino regala una maggiore intensità cromatica sopperendo così alla scarsa capacità colorante del Nerello Mascalese.
 

Carricante
È un vitigno a bacca bianca che si trova esclusivamente sull’Etna e il suo nome si riferisce alla grande produttività della pianta, intendendosi infatti per carricante “pianta carica di frutti”. È particolarmente diffuso nel versante est del vulcano ed è la base dell’Etna bianco DOC.


Minnella
Vitigno autoctono a bacca bianca coltivato soltanto sulle pendici del vulcano, lo si ritrova spesso associato in vigna al Nerello e al Carricante. Il nome deriva dal siciliano e vuol dire “piccolo seno” per la forma dei suoi acini. È diffuso nel versante est e in particolare nel territorio di Viagrande.

 

 Raccolta manuale sul Monte Gorna

 

Nerello Cappuccio

Nerello Mascalese

  
La Strada del vino dell’Etna 

Dal comune di Riposto, sede del Porto turistico dell’Etna, la Strada del vino dell’Etna conduce il visitatore nella realtà assai peculiare della viticoltura sul vulcano, e non solo. Nata per promuovere la vitivinicoltura etnea di qualità, la Strada del vino dell’Etna è uno strumento propulsore dell’intero territorio, dei suoi prodotti d’eccellenza, del turismo non soltanto enologico. È un viaggio tra le campagne rigogliose, tra i frutteti e gli agrumeti che circondano i paesi pedemontani. La strada tocca il territorio dei comuni di Giarre, Mascali, Santa Venerina, Zafferana Etnea, Milo, Sant’Alfio, Piedimonte Etneo, Linguaglossa, Castiglione di Sicilia, Randazzo, Nicolosi, Pedara, Viagrande e Trecastagni, con oltre 20 aziende vitivinicole che si aprono alle visite e alle degustazioni. In questi vigneti, in queste cantine, la tecnologia moderna si sposa ai riti e alle atmosfere d’altri tempi, regalando ai visitatori momenti di grande suggestione in un ambiente naturale irripetibile.

 
                                   
  
Consorzio di tutela dei vini Etna DOC 

Attenzione per la qualità dei vini e difesa della tradizione sono due fondamentali strumenti per produrre eccellenza: è questa la filosofia del Consorzio di tutela dei vini Etna DOC. Le aziende del Consorzio vengono sottoposte a controlli costanti per garantire la rigida applicazione del disciplinare. Questo assicura il mantenimento della tipicità dei vini etnei, elemento che ne ha determinato il grande apprezzamento di pubblico e di critica.

 

 
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE dei vini a denominazione d'origine controllata "etna"
( etna bianco / etna bianco superiore / etna rosso / etna rosato )
 
Art. 1
La denominazione di origine controllata «Etna» bianco, rosso o rosato è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
 
Art. 2
Il vino «Etna» bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni nella proporzione appresso indicata:Carricante minimo 60%;Catarrato bianco comune o lucido fino al 40%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, nella misura massima del 15% del totale, anche uve provenienti dai vitigni Trebbiano, Minnella bianca ed altri vitigni ad uva bianca a sapore non aromatico.
Il vino «Etna» rosso o rosato, deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni nella proporzione appresso indicata:Nerello Mascalese con non meno dell’ 80%; Nerello Mantellato (Nerello Cappuccio) fino al 20%
Possono concorrere alla produzione di detto vino, nella misura massima del 10% del totale, anche uve provenienti da altri vitigni ad uva bianca con esclusione di quelli con uve a sapore aromatico.
 
Art. 3
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata, che è così delimitata:da Casale Brancato a quota 1000 in contrada Somatorie, che rappresenta l’estremo limite nord-ovest, il confine scende lungo il torrente Torretta verso sud-ovest, fino alla confluenza del torrente Torretta con il vallone di Licodia, in contrada Poggio dell’Aquila. Da questo punto, il confine è rappresentato dalla quota 600, che attraversa le contrade Scannacavoli, Mancusa, Pia­no Vite, Poggio Ventimiglia, Difesa, Pinnina di Lupo, Guardia Ascino, Timpazza, giunge all’abitato di Borrello e, attraverso le contrade Palatella, Mompilieri, Gonnella, Serriccjola, giunge allo abitato di Pedara e, lungo la provinciale Pedara-Trecastagni.Via­grande, raggiunge l’abitato di Viagrande. Da questo centro abi­tato in poi il confine est della zona viene rappresentato dalla curva di livello di metri 400 che attraversa le contrade: Sciarelle Lavinaro, Pennisi, Pisarìello, Passo Pomo, Favazza, Perazzo, e giunge ad ovest dell’abitato di Piedimonte, e quindi, raggiunto il torrente Ciappanotto, segue il suo corso fino all’abtato di Lin­guaglossa, a quota 520. Da questo centro abitato, il confine nord-est viene rappresentato dal letto del valloùe Ciapparotta, all’in­crocio della strada ferrata della Circumetnea a quota 550. Da questo punto il confine raggiunge il limite nord-est della -colata lavica del 1923 e oltrepassa la strada Linguaglossa-Castiglione a quota 624; da qui, lungo la carrabile fra le contrade Recanati e Pantano, intercetta ancora la strada ferrata Circumetnea e rag­giunge il limite nord della colata lavica 1911, a quota 600. Da qui, lungo il letto del vallone Sciambro, raggiunge il fiume Alcantara.
Il confine nord è rappresentato dalla riva destra del fiume Alcantara fino all’abitato del comune di Randazzo. Da questo abitato, il limite della zona è rappresentato da quota 800 che, attraverso le contrade Crocetta, Lupara, Pino, Sciara Nuova, Marchesa, penetra nella colata lavica del 1911 e, attraverso le contrade Sciara Manica e Zacchino Pietre, raggiunge il letto del vallone Salto del Bue. Da questo punto in poi, il limite viene rappreséntato dalla curva di livello 900 che, attraverso le contrade Ciapparo, Cannizzaro, Nocille, Giuliana, Felce Rossa, Algerazzi, oltrepassa il vallone San Giacomo, quindi, attraverso la lava del 1792 raggiunge contrada Piricoco a nord di monte luce, all’estre­mo sud-est della predetta colata lavica. Da questo punto in poi il confine è rappresentato dalla curva di livello 1000 che. attraverso le contrade Cicirello, Monte Po. Pila, Serruggeri, Ca­mercia, Dagala dell’Ascino, Eredità-Mollecchino, Perciata e Cava­]iere, raggiunge Casale Brancato.
I Comuni etnei interessati alla produzizione del vino “Etna», nei tipi bianco, rosso e rosato sono: Biancavilla, S. Maria di Licodia, Paternò, Belpasso, Nicolosi, Pedara, Trecastagni, Via­grande, Aci S. Antonio, Acireale, S. Venerina, Giarre, Mascali, Zafferana, Milo, S. Alfio, Piedirnonte, Linguaglossa, Castigliorìe, Randazzo.
Nessuno di questi comuni viene compreso per intero bella zona a denominazione di origine controllata, essendo il loro territorio sviluppato in aree triangolari con vertice sul cratere centrale, mentre la zona a denominazione di origine controllata interseca queste superfici nella fascia mediana.
 
Art. 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Etna» bianco, rosso o rosato devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
È vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini «Etna» bianco, rosso o rosato, non deve essere superiore a q.li 90 per ettaro di vigneto a coltura specializzata.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all’ effettiva superficie coperta dalla vite.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.
 
Art. 5
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’ interno della zona di produzione delimitata nell’ art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’ intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte
compresi nella zona delimitata, nonché del territorio dei comuni limitrofi alla zona di produzione delimitata.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Etna» bianco una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 11 ed al vino «Etna» rosso o rosato quella di 12 gradi.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
 
Art. 6
Il vino «Etna» bianco, all’ atto della immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo paglierino, talvolta con leggeri riflessi dorati; odore: profumo delicato di Carricante;
sapore: secco, fresco, armonico;
gradazione alcolica complessiva minima: gradi 11,5; acidità totale: da 6 a 7,50 per mille; estratto secco netto: da 18 a 25 per mille; ceneri: da 1,80 a 2,80 per mille.
Il vino «Etna» rosso o rosato, all’ atto dell’ immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino che con l’invecchiamento presenta leggeri riflessi di granato o rosato tendente al rubino;
odore: vinoso con profumo intenso caratteristico; sapore: secco, caldo robusto, pieno, armonico; gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 12,50; acidità totale: da 5,50 a 7 per mille;
estratto secco netto: da 20 a 28 per mille; ceneri: da 1,80 a 3,30 per mille.
 
Art. 7
Alla denominazione di origine controllata «Etna» è vietata 1’ aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi e gli attributi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
Sulle bottiglie, e altri recipienti contenenti vini «Etna» bianco, rosso o rosato, può figurare I’ indicazione dell’ annata di produzione purché veritiera e documentabile.
È tuttavia consentito 1’ uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno 1’ acquirente.
È consentito, altresì, 1’ uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone o località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.
 
Art. 8
Al vino «Etna» bianco, prodotto nella parte del territorio del comune di Milo, compresa nella zona delimitata, è consentita la qualificazione di «superiore» a condizione che nei vigneti, da cui provengono le uve, il vitigno Carricante, a modifica dell’ art. 2, sia presente in misura non inferiore all’ 80% ed il prodotto abbia una gradazione minima naturale complessiva non inferiore a gradi 11,5.
Il vino «Etna» bianco superiore, all’ atto della immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo paglierino molto carico con riflessi verdognoli; odore: profumo delicato di frutto;
sapore: secco, lievemente fresco, armonico, morbido;
gradazione alcolica complessiva minima: gradi 12; acidità totale: da 5,50 a 7 per mille; estratto secco netto: da 16 a 22 per mille; ceneri: da 1,80 a 2,90 per mille.
 
Art. 9

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Etna» bianco, rosso o rosato, vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare è punito a norma dell’ art. 28 del D.P.R. 12 luglio 1963, n.930.